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Dal POF al PTOF tramite l'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico

Il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), ai sensi della legge italiana (ex art. 3 del D.P.R. n. 275/1999),è unatto che presenta le scelte pedagogiche, organizzative e gestionali delle scuole dell'autonomia, esplicitando le finalità educative, gli obiettivi generali relativi alle attività didattiche e le risorse previste per realizzarli. Questo piano flessibile prevede che, pur riconoscendo la validità finale dei programmi ministeriali in campo scolastico, ogni alunno e ogni insegnante possa esercitare il metodo di studio e d'insegnamento ritenuto più consono per orario, programmazione argomentativa e degli altri aspetti inerenti all'istituzione scolastica. Il P.O.F. viene elaborato e aggiornato di norma ogni anno, in base alle caratteristiche sociali, culturali, scolastiche e demografiche del contesto di appartenenza delle scuole.

Con la legge 107 la Scuola si riforma e  si modificano alcune  "sigle": dal POF si passa  al PTOF  (dall'articolo 3 del D.P.R. 275 del 1999  al comma 14 dell'articolo 1  L. 107). Quella T sta a significare che il  Piano dell'Offerta formativa diviene triennale anche se  può essere rivisto  entro il mese di ottobre di ogni anno.

I commi successivi della L. 107 disciplinano la stesura del PTOF,  circa il potenziamento dei saperi  e delle competenze degli studenti, l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle Istituzioni e delle realtà locali, le iniziative di  formazione rivolte  al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, la definizione delle risorse occorrenti, l'attuazione dei principi di pari opportunità, le iniziative dirette all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti.

La  novità più evidente sta nella partecipazione alla predisposizione del PTOF.

Dai commi della L. 107 si deduce che  gli attori concorrenti  alla determinazione del Piano, approvato dal Consiglio di Istituto, sono tutti i membri del Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal D.S.

Le determinazioni dirigenziali costituiscono il punto di partenza e i confini entro cui l’organo deputato alla redazione dovrà operare.

Il Dirigente, comunque, non è il solo a scegliere e a determinare l’offerta formativa, ma più in generale sono le istituzioni scolastiche” ad effettuare “le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative” (comma 6) 

L'Atto di Indirizzo  modula le linee di azione che si intendono svolgere tenendo conto degli obiettivi da perseguire.

Le attività per la scuola si delineano sulla base delle “esigenze didattiche, organizzative e progettuali''.

L’Ufficio Scolastico Regionale verifica che il piano triennale dell’offerta formativa rispetti il limite dell’organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca gli esiti della verifica (comma 13 Legge 107).

Per il triennio 2016-19 è in vigore il P.T.O.F. qui allegato, che sarà "revisionato"  ogni anno scolastico in base alle nuove esigenze e necessità.

Allegati i P.T.O.F. (revv. aa.ss. 2016/17 e 2017/18)